Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 3 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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Nel caso che si perdesse un piroscafo o fosse dichiarato inservibile, la Compagnia dovra' immediatamente surrogarlo con altro della portata indicata nell'art. 2.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
