Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 5 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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[1]All'atto della stipulazione del contratto la Compagnia dovra' prestare la cauzione di lire venticinquemila (L. 25,000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato.
[2]La cauzione sara' restituita alla scadenza del contratto.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
