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[1]All'atto della stipulazione del contratto la Compagnia dovra' prestare la cauzione di lire venticinquemila (L. 25,000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato.

[2]La cauzione sara' restituita alla scadenza del contratto.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art5 · fonte del testo