Art. 14 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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I piroscafi da assegnarsi al servizio devono essere di tonnellaggio e di velocita' non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa alla convenzione ed il loro numero dovra' essere tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio. Devono corrispondere alle regole comuni sull'idoneita' alla navigazione stabilita dal Codice per la marina mercantile, e soddisfare alle condizioni prescritte dalle leggi vigenti pel trasporto di passeggieri.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
