Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 15 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere coperti da bandiera nazionale e di assoluta proprieta' dei concessionari e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
