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[1]Il nolo per le merci d'importazione dall'Italia e di esportazione per l'Italia sara' fissato a rimborso di spesa, qualunque sia il porto di trasbordo delle merci stesse. La determinazione di siffatto nolo sara' fatta dal Comitato pei servizi marittimi sentiti i concessionari.

[2]Al Comitato stesso spetta pure la determinazione delle tariffe pel trasporto dei passeggieri con trasbordo da e per l'Italia.

[3]Nei limiti dello spazio che rimanesse disponibile dopo provveduto agli imbarchi per l'esportazione potranno essere trosportate merci e bestiame tra porto e porto della linea, applicandosi in questo caso le tariffe e le norme che saranno approvate dal Comitato predetto.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-linea-della-costa-fra-tripoli-ed-alessandria-d-eg-art18 · fonte del testo