Art. 20 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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[1]Effettuandosi sulla linea il trasporto dei passeggeri, i concessionari dovranno accordare le seguenti facilitazioni sulle tariffe comuni:
[2]1° il viaggio gratuito, escluso il vitto, ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno 7 legislature, e tre viaggi all'anno gratuiti per le loro famiglie;
[3]2° il viaggio gratuito di 1ª classe ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Ispettorato predetto;
[4]3° la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:
- a)alle famiglie dei membri del Parlamento;
- b)agli impiegati civili e militari;
- c)agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina;
- d)alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;
- e)agli impiegati governativi in genere che viaggiano per motivi di servizio.
[5]Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina, ai militari di ogni grado che viaggino a spese dello Stato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
