Art. 24 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tanto per le merci in genere, quanto pei viaggiatori e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie, con le altre Societa' di navigazione sovvenzionate e, possibilmente, con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasporto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinate sulle basi differenziali proprie a ciascuna Amministrazione.
[2]Le spedizioni di merci destinate alla esportazione dovranno essere fatte con documento unico, qualunque ne sia la destinazione, purche' compresa nell'itinerario di linee regolari.
[3]Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione e stabilira' il reparto fra le Societa' sovvenzionate interessate delle spese di trasbordo e di custodia delle merci di esportazione a mezzo delle linee di concentramento.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
