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[1]I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocita' normale di almeno nove miglia all'ora da calcolarsi sulla media dell'intero percorso di ciascun viaggio.

[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-linea-della-costa-fra-tripoli-ed-alessandria-d-eg-art3 · fonte del testo