Art. 3 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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[1]I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocita' normale di almeno nove miglia all'ora da calcolarsi sulla media dell'intero percorso di ciascun viaggio.
[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
