Art. 32 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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Nel caso di sospensione di una o piu' linee il Governo del Re avra' facolta' di esigere che uno o piu' o anche tutti i piroscafi assegnati alle linee stesse siano adibiti ad altre, allo scopo di rendere disponibili quei piroscafi dei quali intendesse prendere possesso.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
