Art. 37 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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[1]Nei casi di provvedimenti sanitari presi dal Governo nazionale o dai Governi esteri o di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo delle linee, il ministro della marina potra':
[2]1° sospendere l'esercizio di una o piu' linee;
[3]2° modificare il percorso delle linee, sostituire o sopprimere approdi, mutare gli orari;
[4]3° far continuare il servizio in tutto o in parte.
[5]In questi casi saranno applicate le disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
