Art. 39 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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In caso di riduzione di corse, di modificazioni al percorso, sostituzione o soppressione di approdi, mutazione di orari, ecc., la sovvenzione sara' aumentata o diminuita in rapporto al percorso e sara' determinata da deliberazioni del Comitato pei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
