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Il ministro della marina, udito il Comitato pei servizi marittimi, potra' ordinare l'attuazione di approdi fra i punti estremi della linea e potra' accordare la facolta' di prolungare la linea al di la' dei punti stessi, e potra' anche sopprimere degli approdi.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-linea-della-costa-fra-tripoli-ed-alessandria-d-eg-art4 · fonte del testo