Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 173 parole tolte, 31 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori aL. 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento di invalidita' e vecchiaia. A tal fine sara' costituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.

tolto: I contributi necessari pel servizio di pensione andranno per meta' a carico dei concessionari e per meta' a carico degli assicurati.

tolto: Sorgendo controversie giudichera' un Consiglio di arbitri composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.

tolto: In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione o potra' essere prelevata dalla cauzione, e sara' anche in facolta' del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.aggiunto: Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto-art. 49 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-linea-della-costa-fra-tripoli-ed-alessandria-d-eg-art49 · fonte del testo