Art. 8 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I concessionari hanno obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso.
[2]Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg. Per quelli di peso superiore che potessero in avvenire essere istituiti sara' corrisposto ai concessionari un compenso da stabilirsi dal Comitato poi traffici marittimi in misura non superiore al 50 per cento delle tasse riscosse dall'Amministrazione delle poste.
[3]I concessionari avranno pure l'obbligo di trasportare gratuitamente tutti gli oggetti e le provviste riferentisi al servizio postale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
