Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 3 (Convenzione esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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La presente convenzione avra' effetto dal 1° luglio 1910 e durera' fino al 30 giugno 1920, dopo di che si intendera' continuativa di anno in anno, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
