Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 2 (Convenzione esercizio linea di navigazione fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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La durata della convenzione, che avra' principio dal 1° luglio 1910, resta fissata in quindici anni e trascorso questo termine s'intendera' continuativa di anno in anno salvo il caso di disdetta da darsi dall'una o dalla altra parte sei mesi prima.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
