Art. 1 (Convenzione esercizio servizi dell'Adriatico)
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[1]CONVENZIONE per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento.
[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato:
[3]il signor cav. Vito Manzari fu Mauro presidente della Societa' di navigazione «Puglia» a nome della Societa' medesima in virtu' di regolare mandato, hanno concordato e stipulato quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]La Societa' di navigazione «Puglia» assume l'esercizio dei servizi marittimi dell'Adriatico indicati nell'annessa tabella (allegato a) alle condizioni contemplate nel capitolato n. 1, qui unito, che con la tabella stessa fa parte integrante della presente Convenzione, verso l'annua sovvenzione di lire novecentoventimila (lire 920,000).
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
