Art. 2 (Convenzione esercizio servizi dell'Adriatico)
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[1]La Societa' si obbliga inoltre di assumere l'esercizio delle linee di concentramento indicate nell'annessa tabella (allegato b) alle condizioni, salvo l'eccezione di cui al seguente art. 3, contenute nel capitolato B che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente Convenzione, verso la sovvenzione annua complessiva di lire trecentotrentamila (lire 330,000).
[2]Fino a che non siano costruiti i nuovi piroscafi da adibirsi alle linee indicate nella tabella a) sara' consentito che alle linee di concentramento siano adibiti piroscafi che non si discostino molto dalle caratteristiche prescritte di velocita'. In tal caso la sovvenzione sara' ridotta applicandosi la formola di cui all'art. 17 del capitolato n. 1.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
