Art. 3 (Convenzione esercizio servizi dell'Adriatico)
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[1]L'art. 45 del capitolato B e' sostituito dal seguente:
[2]«Il servizio avra' principio dal 1° luglio 1910 ed avra' la durata di quindici anni, ma sara' in facolta' del Governo di addivenire di triennio in triennio alla risoluzione della concessione medesima mediante disdetta da darsi con preavviso di un anno e senza diritto nella Societa' concessionaria a richiedere per tale anticipata risoluzione danni e compensi di sorta».
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
