Art. 5 (Convenzione esercizio servizi dell'Adriatico)
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La Societa' non potra' distribuire un dividendo ai propri azionisti se oltre la riserva statutaria non ha stanziato una quota di deperimento non inferiore al 5 per cento all'anno del valore originario del naviglio, dei mobili e dei materiali di esercizio e se non ha provveduto in misura adeguata alle spese di assicurazione e di riparazioni del naviglio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
