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[1]CONVENZIONE per l'esercizio dei servizi dell'Arcipelago Toscano

[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato; ed il signor cavaliere Carlo Allodi per se' o per Societa' da costituire;

[3]Hanno concordato e stipulato quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Il signor cavaliere Carlo Allodi assume per se' o per Societa' da costituire l'esercizio delle linee di navigazione dell'Arcipelago Toscano indicate nell'annessa tabella, alle condizioni, salvo le eccezioni di cui al seguente art. 2, contenute nel capitolato A che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente Convenzione, verso l'annua sovvenzione di L. 400,000 (quattrocentomila).

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-dell-arcipelago-toscano-art1 · fonte del testo