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[1]All'art. 20 del capitolo A e' aggiunto il comma seguente: Nel caso in cui le esigenze del traffico lo richiedano, i concessionari hanno obbligo di destinare alle linee assunte piroscafi di tonnellaggio superiore a quello prescritto.

[2]All'art. 23 sono aggiunte in fine le parole: ed avere dei locali coperti anche pei passeggieri di ponte che corrispondono a quelli di terza classe.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-dell-arcipelago-toscano-art2 · fonte del testo