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Qualora il concessionario costituisse per l'esercizio dei servizi sovvenzionati contemplati nella presente Convenzione una Societa', questa non potra' distribuire un dividendo ai propri azionisti se oltre la riserva statutaria non ha stanziato una quota di deperimento non inferiore al 5 per cento del valore originario del naviglio, dei mobili e dei materiali di esercizio, e se non ha provveduto in misura adeguata alla spesa di assicurazione e riparazione del naviglio.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-dell-arcipelago-toscano-art3 · fonte del testo