Art. 7 (Convenzione esercizio servizi dell'Arcipelago Toscano)
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[1]La presente Convenzione non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.
[2]Fatta in Roma, in tre originali, il 23 aprile 1910.
[3]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
[4]LUZZATTI.
[5]Il ministro della marina
[6]LEONARDI-CATTOLICA.
[7]Il ministro dei lavori pubblici
[8]SACCHI.
[9]Il ministro di agricoltura, industria e commercio
[10]RAINERI.
[11]Il ministro delle poste e dei telegrafi
[12]CIUFFELLI.
[13]Il ministro del tesoro
[14]TEDESCO.
[15]Il ministro delle finanze
[16]FACTA.
[17]CARLO ALLODI.
[18]EUGENIO PINZAUTI, testimone.
[19]ALFREDO CAVI, testimone.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
