Art. 1 (Convenzione esercizio servizi isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria)
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[1]CONVENZIONE per l'esercizio dei servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria.
[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato;
[3]ed il signor cav. Gabriele d'Ali', presidente della Societa' di navigazione «La Sicania» a nome della Societa' medesima in virtu' di regolare mandato;
[4]hanno concordato e stipulato quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]La Societa' di navigazione «La Sicania» assume l'esercizio delle linee di navigazione indicate nell'annessa tabella alle condizioni contenute nel capitolato A che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione, verso l'annua sovvenzione di lire trecentocinquemila (L. 305,000).
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
