Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]CONVENZIONE per l'esercizio dei servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria.

[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato;

[3]ed il signor cav. Gabriele d'Ali', presidente della Societa' di navigazione «La Sicania» a nome della Societa' medesima in virtu' di regolare mandato;

[4]hanno concordato e stipulato quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]La Societa' di navigazione «La Sicania» assume l'esercizio delle linee di navigazione indicate nell'annessa tabella alle condizioni contenute nel capitolato A che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione, verso l'annua sovvenzione di lire trecentocinquemila (L. 305,000).

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-isole-egadi-pelagie-ustica-e-p-art1 · fonte del testo