Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 2 (Convenzione esercizio servizi isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
All'art. 23 del Capitolato A, aggiungere in fine: ed avere dei locali coperti anche pei passeggieri di ponte che corrispondono a quelli di 3ª classe.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
