Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 4 (Convenzione esercizio servizi isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria)
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La durata della concessione, che avra' principio il 1° luglio 1910, resta fissata in anni 15 e trascorso detto termine s'intendera' continuativa di anno in anno salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
