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[1]CONVENZIONE per l'esercizio dei servizi delle Isole Eolie e di concentramento.

[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato;

[3]ed il signor cav. Carlo Orlandi, consigliere delegato della Societa' siciliana di navigazione a nome della Societa' stessa in virtu' di regolare mandato;

[4]hanno concordato e stipulato quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]La Societa' siciliana di navigazione assume l'esercizio delle linee di navigazione per le isole Eolie e di concentramento fra Messina e Napoli e fra Messina e Palermo, indicate nelle annesse tabelle, alle condizioni contemplate rispettivamente nel capitolato A, salvo la eccezione di cui nel seguente art. 2, e nel capitolato B che, con le tabelle stesse, fanno parte integrante della presente convenzione, verso l'annua sovvenzione di lire duecentocinquantamila (L. 250,000) per le linee contemplate nel capitolato A e di lire centotrentacinquemila (L. 135,000) per le linee di concentramento contemplate nel capitolato B.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-isole-eolie-art1 · fonte del testo