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La durata della concessione, che avra' principio il 1° luglio 1910, resta fissata in quindici anni per le linee contemplate nel capitolato A ed in dieci anni per le linee di concentramento contemplate nel capitolato B. Trascorsi detti termini la concessione s'intendera' continuativa di anno in anno salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-isole-eolie-art3 · fonte del testo