Art. 3 (Convenzione esercizio servizi Isole Eolie)
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La durata della concessione, che avra' principio il 1° luglio 1910, resta fissata in quindici anni per le linee contemplate nel capitolato A ed in dieci anni per le linee di concentramento contemplate nel capitolato B. Trascorsi detti termini la concessione s'intendera' continuativa di anno in anno salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
