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[1]Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 saranno portate le variazioni stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Salandra.

[6]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Testo in vigore dal 28 marzo 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-03-20;117~art5 · fonte del testo