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E' autorizzata la maggiore assegnazione di lire 151,287.75 al capitolo 127 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1909-910 a titolo di reintegro di ugual somma prelevata a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra: n. 63 «Spese per risarcimento di danni» (L. 150,000) e n. 64 «Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle Casse dei corpi per casi di forza maggiore» (L. 1,287.75).

Testo in vigore dal 13 maggio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-08;213~art3 · fonte del testo