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[1]I limiti entro i quali, giusta il disposto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, il Governo del Re ha facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di L. 125,000,000 accordata colla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

[2]«Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare» da lire 13,000,000 a L. 11,800,000.

[3]«Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari» da L. 2,000,000 a L. 3.20.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 8 maggio 1910.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Tedesco.

[8]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 13 maggio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-05-08;213~art4 · fonte del testo