Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 159 parole tolte.
tolto: Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta modificata dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti varianti: - le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1 anno di comando di divisione aerea, o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata aerea si sia tenuto il comando di brigata aerea, o comando equipollente, per almeno un anno"; "2 anni in reparti di impiego, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea". - le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;900~artunico · fonte del testo