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In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la SAT S.p.a. e' autorizzata a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti. Al fine di poter ottenere i benefici della presente legge, la SAT S.p.a. deve provvedere a deliberare un aumento del capitale sociale, che sara' interamente sottoscritto dalla societa' Autostrade S.p.a. entro i successivi sei mesi. Detto aumento deve essere di importo tale che la somma delle partecipazioni azionarie pubbliche ammonti almeno al 70 per cento del capitale della SAT S.p.a., considerandosi fra esse compresa, a tutti gli effetti, la partecipazione della societa' Autostrade S.p.a., che non potra' essere comunque inferiore al 51 per cento del medesimo capitale sociale. Il Governo predisporra' un apposito disegno di legge con il quale saranno indicate le condizioni economiche e finanziarie relative alla realizzazione dell'autostrada di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 14 agosto 1982 al 1 marzo 2020

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;531~art9 · fonte su Normattiva