Art. 10 — Istituzione del "Fondo centrale per il credito peschereccio"
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E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il "Fondo centrale per il credito peschereccio" per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalita' stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonche' le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che e' tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile. Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il "Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio", di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge. Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorita' acquisite, purche' compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione gia' presentata e' valida purche' conforme alle disposizioni della presente legge. Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno. Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
