Art. 18 — Interessi
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I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse e' del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
