Art. 19 — Modalità e vincoli per la concessione dei mutui
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Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni. Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti. Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non puo' essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo. La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o societa' italiane puo' essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potra' essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la meta' del periodo di ammortamento. La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza. Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10. Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio e' determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14. Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali. I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:
- a)per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorita' marittime;
- b)per gli immobili, nei registri immobiliari;
- c)per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico. Le autorita' marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprieta' dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
