Art. 20 — Contributi a fondo perduto
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Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai numeri 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 11, nonche' per quelle previste nei successivi articoli 21 e 22. Possono altresi' essere concessi contributi a fondo perduto nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:
- a)corsi di qualificazione per soci di cooperative di pescatori e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
- b)iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;
- c)agevolare, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 28, la costituzione di societa' di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati. Le domande avanzate per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, possono ottenere il contributo medesimo a condizione che il Comitato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 479 abbia espresso parere favorevole anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Le domande che non sono state esaminate dal predetto Comitato, qualora siano rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservano le priorita' acquisite, purche' compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati nel piano di cui all'articolo 1. Se le originarie domande riguardano le iniziative di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 11 l'istanza di ricognizione deve specificare che si chiede la concessione di un mutuo ai sensi della presente legge in sostituzione del contributo a fondo perduto. La documentazione gia' presentata si considera valida purche' rispondente alle disposizioni della presente legge. Per le iniziative indicate al primo comma del presente articolo, i contributi a fondo perduto sono cumulabili con i finanziamenti erogati dal Fondo centrale per il credito peschereccio a condizione che l'intervento complessivo non superi le percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14. Ove per la medesima iniziativa siano concessi contributi a fondo perduto da altri enti nazionali, il contributo statale e' determinato in misura tale che l'intervento complessivo a fondo perduto non risulti superiore al 50 per cento della spesa documentata; tale limite e' elevato al 75 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno. Qualora per le iniziative previste dalla presente legge siano concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto da enti nazionali e dalla Comunita' economica europea, l'intervento dello Stato nella forma di mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio o di contributo a fondo perduto e' determinato in relazione ai limiti massimi stabiliti dalla Comunita' economica europea. Gli stessi limiti si applicano anche nel caso di iniziative per le quali siano stati concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto soltanto da enti nazionali. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalita' e le garanzie. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle domande di contributo indicate al terzo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992
