Art. 27-bis — Iniziative di pescaturismo
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Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo in vigore dal 14 giugno 1998 al 9 luglio 2004
