Art. 27-ter — Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura
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Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonche' di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente e' inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La concessione di beni del demanio marittimo e' rilasciata dall'autorita' competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza e' convocata dall'autorita' competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente. (( Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonche' di zone di mare territoriale ancorche' richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo. ))
Testo in vigore dal 14 giugno 1998 al 9 luglio 2004
