Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 31 — Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile

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Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, e' elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art31 · fonte su Normattiva