Art. 34 — Copertura finanziaria
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All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
