Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 5 — Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative

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Presso l'Istituto centrale di statistica e' costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

  • a)due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;
  • b)due funzionari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - designati dal Ministro della marina mercantile;
  • c)un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso. I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attivita' per un triennio. Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso. Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e' tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attivita' svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione e' comminata dal comandante della capitaneria di porto competente. Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi e' assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attivita' peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonche' della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il personale di cui al comma precedente e' assunto per pubblico concorso ed e' ripartito come segue:
  • a)n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;
  • b)n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue: n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima; n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima; n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto. Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1 gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unita'. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unita'. I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art5 · fonte su Normattiva