Piano straordinario contro le mafie

Art. 10 — Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Testo vigente dal 23 agosto 2010

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art10 · fonte su Normattiva