Art. 12 — Coordinamenti interforze provinciali
Al fine di rendere piu' efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalita' organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu' protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalita' operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patri- moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 23 agosto 2010
