Art. 13 — Stazione unica appaltante
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
- a)gli enti, gli organismi e le societa' che possono aderire alla SUA;
- b)le attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c)gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
- d)le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.
Testo vigente dal 23 agosto 2010
