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Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati complessivamente in lire 12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 marzo 2001 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-21;75~art2 · fonte su Normattiva