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E' istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformita' alla tabella B allegata alla presente legge. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' ridotta di 1.200 unita'. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non e' computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella B allegata alla presente legge:

  • a)i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacita' didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;
  • b)possono essere ammessi a rafferma, con le modalita' previste dall'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;
  • c)con le modalita' di cui all'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitare nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:
  • 1)il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilita' di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;
  • 2)a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettoratogenerale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialita' acquisita, e sempreche' risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattenimento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986;
  • d)possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella B/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Testo in vigore dal 14 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;255~art2 · fonte su Normattiva