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Il personale di cui all'articolo 3 non e' computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che e' ridotta come segue:

  • a)ufficiali di complemento:
  • 1)in servizio di leva, n. 128;
  • 2)in ferma biennale, n. 37;
  • b)sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2275.

Testo in vigore dal 14 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-08-06;255~art4 · fonte su Normattiva