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A decorrere dal 1› gennaio 1993 le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150 per cento. I maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal comma 1 sono devoluti esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 8. Con decorrenza dal 1› gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 14 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;255~art7 · fonte su Normattiva